Certificazione cancelli automatici

La certificazione dei cancelli automatici è obbligatoria da maggio 2005 per dichiarare che il proprio impianto sia sicuro al fine di scongiurare danni a persone o cose. Le tipologie di prodotti per cui vale tale obbligo sono i seguenti:

  • cancelli scorrevoli;
  • cancelli ad ante;
  • serrande basculanti;
  • serrande avvolgibili;
  • porte automatiche.

Con la “recente” Riforma del Condominio (Legge 11/12/2012 n° 220) la responsabilità della corretta installazione o dell’adeguamento dei cancelli automatici è del proprietario, nel caso di abitazioni singole, oppure dell’amministratore se i cancelli automatici sono installati in un condominio. Nel caso di un piccolo condominio dove tale figura non è obbligatoria, la responsabilità è dei condòmini.

I rischi che si corrono nel mettere in esercizio un cancello automatico non certificato possono essere di varia natura. Ad esempio, gli enti assicurativi richiedono la documentazione relativa alla certificazione in caso di incidenti che hanno causato danni a cose o persone affinché si possa procedere con il risarcimento: la mancata presentazione di questi documenti fa decadere ogni diritto.

La legge vigente stabilisce che l’installatore ha l’obbligo di assolvere a quanto imposto dalla Direttiva Macchine. Questo vale anche per chi motorizza una porta, una serranda o un cancello preesistente. In pratica, egli deve effettuare assolvere ai seguenti doveri:

  • eseguire i lavori a regola d’arte utilizzando componenti adeguati;
  • verificare i parametri di sicurezza del serramento.
  • eseguire l’analisi dei rischi secondo le norme UNI e le indicazioni del produttore dell’automazione da installare;
  • effettuare sul prodotto finito tutti i test necessari per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e limitazione delle forze;
  • redigere il fascicolo tecnico, che comprende tutta la documentazione tecnica, la descrizione dei provvedimenti adottati per mettere in sicurezza il cancello;
  • redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità CE, da rilasciare al cliente finale;
  • apporre indelebilmente la marcatura CE sul prodotto tramite una targa;
  • comporre e conservare per 10 anni il fascicolo tecnico;
  • consegnare al committente il libretto di manutenzione dell’impianto.

Quanto sopra riportato vale per tutti i nuovi impianti installati dal maggio 2005 in poi, ma anche per tutti i vecchi impianti in cui, a seguito di lavori e/o assistenze, vengano sostituite o modificate parti che influenzano la sicurezza del sistema.

L’utente finale, proprietario o amministratore, deve farsi carico del corretto stato di sicurezza dell’impianto eseguendo i controlli imposti alle scadenze prefissate. In altre parole, gli obblighi dell’utilizzatore sono:

  • rispettare il manuale d’uso;
  • effettuare ogni 6 mesi la manutenzione come previsto dal produttore;
  • rispettare le regole previste dall’analisi dei rischi.

Il nostro studio può supportare utenti finali, costruttori e installatori in tutte le fasi di certificazione, utilizzo e manutenzione dei cancelli. In particolare, possiamo farci carico di predisporre il fascicolo tecnico, il quale deve essere messo a disposizione per eventuali controlli da parte di autorità competenti. Questo documento sarà completo di:

  • disegno complessivo del cancello automatico e dello schema elettrico di comando e di potenza;
  • analisi dei rischi presentati dal cancello/porta e le descrizioni delle soluzioni adottate;
  • manuali tecnici dei singoli componenti e i manuali di installazione e manutenzione del cancello;
  • lista dei componenti utilizzati con le loro dichiarazioni di conformità;
  • istruzioni d’uso e le avvertenze generali per la sicurezza dell’impianto;
  • registro di manutenzione dell’impianto;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto.

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